sottoscrizione del capitale sociale con polizze assicurative


 

Not. Gaetano Petrelli

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001), la sottoscrizione del capitale delle societa’ di capitali (escluse banche, intermediari finanziari e societa’ di assicurazione) puo’ essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. L’attuazione di tale disposizione e’ peraltro subordinata all’emanazione di un apposito regolamento.